A cosa serve il "valore legale" del titolo di studio
Nell’ordinamento giuridico italiano, il "valore legale" di un titolo di studio è una condizione necessaria per le seguenti finalità:
- il proseguimento degli studi;
- la partecipazione agli esami di Stato per l’iscrizione in albi, collegi ed ordini professionali;
- l’ottenimento di autorizzazioni o licenze per quelle professioni o attività imprenditoriali non dotate di albi, collegi ovvero ordini ma, comunque, regolamentate dallo Stato;
- la partecipazione ai concorsi nella Pubblica Amministrazione.
Proseguimento degli studi
- Per iscriversi alle scuole superiori, è necessario avere ottenuto la licenza di scuola media inferiore;
- per iscriversi ad un corso di laurea, è necessario aver conseguito il diploma di maturità (scuola media superiore, in genere quinquennale). Il diploma di maturità in sé stesso non fornisce alcun diritto incondizionato, in quanto diversi corsi di laurea hanno un accesso programmato, per cui vengono emessi dalle università appositi bandi di selezione degli aspiranti studenti;
- per iscriversi ad un master di primo livello, bisogna aver conseguito una laurea triennale. Per quelli di secondo livello, invece, è necessario essere in possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento. Anche l'accesso ai master è di norma vincolato a dei requisiti particolari, come il tipo di laurea conseguito e/o la selezione degli aspiranti studenti attraverso colloqui o test;
- per i dottorati di ricerca, bisogna partecipare ad un concorso che fissa i requisiti minimi e delle prove selettive per gli aspiranti a questo tipo di percorso post universitario.
Esami di Stato per le professioni regolamentate
Per poter svolgere una professione regolamentata dallo Stato, è necessario compiere un idoneo percorso di studi universitari, aver svolto un tirocinio professionale (di due o tre anni) ed aver superato un esame di abilitazione professionale. Ad esempio, per poter esercitare la professione di avvocato, bisogna conseguire una laurea in giurisprudenza, aver svolto un tirocinio di almeno due anni e aver superato l’esame di Stato.
Per quanto riguarda tutte le professioni che, seppur riconosciute, non sono regolamentate dallo Stato, l’esercizio delle stesse segue le norme dettate da codice civile, codice penale, leggi speciali ecc. e le norme di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4*.
Autorizzazioni per esercitare attività imprenditoriali regolamentate dallo Stato
Per alcuni tipi di attività imprenditoriali, è necessario ottenere una apposita autorizzazione da parte dello Stato. Ad esempio, per ottenere la licenza di investigatore privato, è necessario conseguire una laurea triennale in una delle aree (giuridica, sociologica, economica, psicologica ecc.) stabilite dalla legge e svolgere un tirocinio professionale retribuito presso un investigatore privato titolare di licenza da almeno cinque anni. Concluso questo iter, si potrà richiedere la licenza di investigatore privato.
Esistono, inoltre, attività imprenditoriali che sono regolamentate da normative a carattere comunale, regionale o provinciale, anche attraverso le camere di commercio. Ad esempio, per esercitare quale agente immobiliare è necessario essere iscritti in un apposito registro presso la camera di commercio.
Partecipazione ai concorsi pubblici
Le amministrazioni dello Stato e quelle locali (regioni, provincie e comuni) decidono quali sono i requisiti minimi per partecipare ai concorsi. Esse fissano il titolo di studio minimo (licenza media, diplomi di maturità o laurea) valido per essere ammessi al concorso. Le commissioni di concorso possono altresì stabilire quali siano i requisiti aggiuntivi che determinano maggior punteggio ai fini delle graduatorie.
Il "Master" nell'ordinamento universitario italiano
Il Master è un corso di studio post-laurea che non possiede uno specifico valore legale a differenza di una laurea (triennale o magistrale), di una specializzazione universitaria o di un dottorato di ricerca.
Professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4
Per esercitare le professioni di cui alla legge 4/2013 non è necessario possedere un titolo con valore legale bensì le opportune conoscenze e competenze che possono essere attestate da un ente di formazione ovvero da una associazione professionale.
Tra le professioni rientranti nella legge 4/2013, si annoverano le seguenti:
- criminologo;
- criminalista;
- analista di intelligence;
- esperto di security.
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